Cittadella, il giudice sospende l’ultimatum: accolto il ricorso di Gps

Vicenda Cittadella: udienza in tribunale il 4 settembre. Ci vuole un magistrato - dice il pronunciamento per risolvere anticipatamente il contratto

Patrizia Soffientini
Patrizia Soffientini
|10 giorni fa
Cittadella
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Nuovo colpo di scena nella tribolata vicenda del parcheggio interrato di Piazza Cittadella. La battaglia legale è già iniziata. Il giudice Antonino Fazio ha accolto la richiesta di sospensiva da parte di Piacenza Parcheggi-Gps che ha impugnato l’atto con il quale il Comune di Piacenza ha ingiunto alla società una penale di 812.961,95 euro a causa “del grave inadempimento contrattuale ascritto all’appaltatore, con manifestazione di chiara volontà risolutoria” recita il pronunciamento del giudice che risale al 7 agosto.
Il 4 settembre è fissata l’udienza in Tribunale e le parti sono chiamate a confrontarsi con note scritte, è la cosiddetta udienza carolare. La risoluzione anticipata di un contratto - e qui siamo in fase esecutiva del contratto di appalto pubblico - spetta però a un giudice ordinario, viene subito chiarito dal magistrato nel dispositivo. Non all’Ente pubblico. Gps, l’appaltatore, lamenta - viene riassunto - la “illegittimità della richiesta di pagamento” anzitempo e la “eccessiva onerosità” della penale che attribuisce i ritardi del cantiere all’appaltatore stesso.
Ma i ritardi vengono attribuiti sia al contenzioso legale sul taglio degli alberi - viene ricordato - che si è chiuso solo il 5 novembre 2024, sia, per quanto riguarda il periodo successivo, al rinvenimento di sottoservizi “mai segnalati prima”, vale a dire “circostanze estranee alla sfera di controllo dell’appaltatore (non essendo evidentemente l’artefice di tali installazioni né proprietario dell’area)”, recita il pronunciamento di Fazio, circostanze che invece l’Ente pubblico doveva conoscere per consegnare l’area all’appaltatore “né appare sostenibile l’ipotesi contraria - prosegue il dispositivo - cioè della consegna dell’area da scavare senza sapere cosa vi fosse nel sottosuolo”.
Non pare sussistere, quindi “il nesso causale tra il presupposto della penale ingiunta, il ritardo nell’adempimento, e la condotta dell’appaltatore”. E peraltro anche all’Ente pubblico sono riconducibili potenzialmente inadempienze sui ritardi. Fin qui il dispositivo del giudice.